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Lo Statuto

Art. 1 - SEDE
L' "O.N.A.O.O." (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio d'Oliva) ha sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21 presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio I.A.A.. La Segreteria Amministrativa e la Segreteria della "Scuola per Assaggiatori Professionisti di Oli Alimentari d'Oliva" hanno sede in Imperia presso la C.C.I.A.A., Via Tommaso Schiva n.29. Le sedi delle istituende Delegazioni Regionali saranno ratificate dal Consiglio. L’Organizzazione non ha fini di lucro.

Art. 2 - SIMBOLO E DISTINTIVO
Il simbolo contrassegnante l'Organizzazione è depositato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti della C.C.I.A.A. di Imperia, come da verbale di deposito n. 13817/c/90 del 21/12 1990. L'uso del distintivo dell'Organizzazione è riservato ai soli soci O.N.A.O.O.

Art. 3 - SCOPI DELL'ORGANIZZAZIONE
L'Organizzazione:
1 diffonde l'apprendimento dell'arte dell'assaggio sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista operativo. A tal fine è istituita la Scuola per Assaggiatori Professionisti di Oli Alimentari d'Oliva, presso la quale sono tenuti corsi di istruzione professionale;
2 favorisce, valorizza e promuove la tradizionale funzione degli assaggiatori di Olio d'Oliva, controllando e garantendo che questa venga svolta con competenza ed efficienza;
3 svolge opera di propaganda e promozione della professionalità degli associati presso gli Organi Internazionali, lo Stato, le Regioni, le Provincie e gli altri Enti, nonché presso Camere Arbitrali e tutti gli operatori e consumatori del settore affinché questi si avvalgano dell'opera degli Assaggiatori iscritti all'Organizzazione;
4 difende, tutela e valorizza le caratteristiche degli oli d'oliva dalla fase di produzione sino all'estrazione dell'olio , compreso il condizionamento e la commercializzazione del prodotto;
5 instaura e mantiene contatti con associazioni e/o organizzazioni, nazionali ed estere, che abbiano comunanza di scopo con l'O.N.A.O.O. favorendo ogni forma di collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni;
6 propaganda e promuove la cultura degli oli d'oliva tramite corsi divulgativi, convegni, studi, conferenze, seminari e tavole rotonde;
7 persegue il riconoscimento giuridico dell'Organizzazione;

INOLTRE PUO'
8 perseguire il riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Consiglio Oleicolo Internazionale;
9 istituire e/o gestire laboratori per esami chimico-fisici;
10 istituire ed organizzare "Panel Test" riconosciuti dalla normativa vigente;
11 promuovere l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio, premi, riconoscimenti ad Enti, Associazioni e privati che si siano distinti nella valorizzazione, promozione e propaganda della cultura degli oli d'oliva;
12 promuovere un'attività di coordinamento fra Ministero, Unioncamere, Enti, Associazioni di categoria ed Assaggiatori di Oli d'Oliva;
13 istituire Delegazioni Regionali od Interregionali con gli associati che risiedono nella zona geografica interessata, con lo scopo di svolgere opera di propaganda e promozione dell'olio d'oliva.

Art. 4
Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.3, l'O.N.A.O.O. potrà avvalersi dell'opera di appositi gruppi di lavoro, di comitati di studio e della collaborazione di qualificati organismi esterni.

Art. 5 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Gli associati si distinguono in:
a Soci Ordinari:
1 Assaggiatore;
2 Assaggiatore professionista O.N.A.O.O.
b Soci Onorari
c Soci Sostenitori

Hanno diritto ad essere iscritti nella categoria "Soci Ordinari - Assaggiatore" tutti coloro che abbiano conseguito l'attestato O.N.A.O.O. in seguito ad uno dei corsi tecnici.
Hanno diritto ad essere iscritti nella categoria "Soci Ordinari - Assaggiatore Professionista O.N.A.O.O" tutti coloro che abbiano superato i corsi previsti per la relativa categoria.
Il Consiglio può nominare "Socio Onorario" chi, rispettivamente persone fisica o Ente, si sia distinto nel campo dell'economia e della tecnica olivicola ed olearia.
Ogni associato è tenuto a versare annualmente il contributo associativo nella misura e con le modalità determinate di volta in volta dal Consiglio, da convocarsi entro il 30 di settembre, esclusi i soci onorari.
Le domande di adesione saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio.
Hanno diritto ad essere iscritti nella categoria "Soci Sostenitori" tutti gli Enti, Associazioni e privati che ne facciano richiesta accettando e ratificando integralmente il presente Statuto ed inoltre impegnandosi a versare annualmente il contributo associativo nella misura e con le modalità determinate di volta in volta dal Consiglio.

Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
La domanda di recesso dall'O.N.A.O.O impegna comunque il socio al pagamento della quota per l'anno in corso. Dette domande dovranno pervenire al Consiglio entro il 30 settembre ed avranno valore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio previa audizione dell'interessato.
Può costituire motivo di esclusione la costante indifferenza nei riguardi dell'Organizzazione, la negligenza nell'adempimento dei doveri sociali, il mancato versamento della quota associativa.

Art. 7 - ORGANI
Sono organi dell'O.N.A.O.O. :
1 l'Assemblea degli Associati;
2 il Consiglio;
3 il Presidente
4 i Vice Presidenti
5 la Giunta
6 il Collegio dei Revisori dei Conti;
7 il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea degli Associati è composta dai soci ordinari.
Possono partecipare ai lavori assembleari, senza poteri di voto, i Soci sostenitori ed i Soci onorari.
Deve essere convocata dal Presidente almeno due volte l'anno. Può essere altresì convocata dal Consiglio tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno e/o necessario nonché, qualora ne facciano esplicita e motivata richiesta con indicazione dell'ordine del giorno, da un terzo degli Associati o dal Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo di invito scritto, spedito ai soci almeno quindici giorni prima della riunione. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l’ordine del giorno. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto in proprio o per delega; in seconda convocazione, il giorno successivo, non è richiesto alcun "quorum" costitutivo. In ogni caso l'Assemblea delibera a maggioranza semplice. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente o per delega dai soci in regola con i versamenti sociali; la delega deve essere conferita per iscritto e può essere rilasciata soltanto ad altro associato della propria categoria. Ciascun associato non può avere più di tre deleghe.
Spetta all'assemblea:
1 approvare entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
2 approvare entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo;
3 ratificare l'avvenuta designazione dei membri di diritto di cui all'art. 13 del presente Statuto;
4 eleggere i membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti;
5 eleggere i membri del Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente o, su richiesta, dal Consiglio, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da un terzo dei Soci in qualsiasi momento dell'anno con gli stessi criteri seguiti per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria. E' regolarmente costituita con le stesse modalità disposte per la stessa. Delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Organizzazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto; determina le eventuali modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori definendone i poteri e le facoltà.

Art. 10 - CONSIGLIO
Il Consiglio è composto da 13 membri eletti e dai membri di diritto; dura in carica cinque anni. E' nominato dall'Assemblea degli Associati che ne elegge i membri elettivi a maggioranza semplice e ratifica la designazione dei membri di diritto. L’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, per anno sociale, è causa di decandenza dalla carica.

Membri di diritto:
• il Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Imperia o suo rappresentante;
• un rappresentante dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio I.A.A.;
• i Delegati Regionali;

Membri eletti dall'Assemblea:
• 13 rappresentanti soci di cui almeno 10 in rappresentanza degli Assaggiatori Professionisti O.N.A.O.O. ed i restanti dei Soci Assaggiatori.

Ai lavori del Consiglio possono partecipare, se necessario ed opportuno, convocati dal Consiglio stesso, i partecipanti ai gruppi di lavoro e ai Comitati di studio.
Il Consiglio elegge il Presidente ed i due Vice Presidenti di cui all'art. 11.

Art. 11 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO
Il Consiglio gestisce e dirige l'Organizzazione, ne amministra i beni, autorizza le operazioni volte al conseguimento dei fini sociali, emana norme regolamentari disciplinanti il funzionamento dell'Organizzazione;
• elegge, nel suo seno, il Presidente ed i due Vice Presidenti;
• elegge, nel suo seno, i quattro Consiglieri della Giunta;
• tiene il libro dei soci;
• determina l'importo della quota di iscrizione e della quota associativa annuale;
• può nominare Delegati Esterni;
• ratifica l'istituzione delle Delegazioni Regionali;
• predispone il conto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
• sostituisce i Consiglieri dimissionari per cooptazione o surrogandoli in base all'ordine delle preferenze ottenute; tale atto dovrà essere ratificato dall'Assemblea successiva.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice con voto palese salvo si tratti di votazione relativa a persona.
In caso di parità ha valore decisivo il voto del Presidente.
Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, tuttavia può essere convocato tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere inviata ai singoli membri a mezzo raccomandata A.R. almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo nonché l'ordine del giorno; anche in mancanza di dette formalità la riunione è valida se sono presenti tutti i componenti il Consiglio. In casi eccezionali il Consiglio potrà essere convocato mediante comunicazione telegrafica o telefax, prescindendo dal termine di cui sopra. Il Consiglio può insediare gruppi di lavoro o comitati di studio per affrontare specifiche problematiche e ne designa il coordinatore.

Art. 12 - PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l'Organizzazione ad ogni effetto di legge; le sue decisioni vincolano l'O.N.A.O.O. solo se conformi a quanto previamente e regolarmente deliberato dal Consiglio; in caso di urgenza, può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio, riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro ratifica.
Il Presidente controlla che lo Statuto venga regolarmente osservato e che le deliberazioni del Consiglio trovino puntuale applicazione ed esecuzione.

Art. 13 - VICEPRESIDENZA
La Vice Presidenza è costituita da:
• un Vice Presidente Vicario;
• un Vice Presidente Tecnico.

La Vice Presidenza Tecnica spetta di diritto ad un socio "Assaggiatore Professionista O.N.A.O.O." iscritto all' "Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti degli oli d'oliva vergini ed extravergini " (Art. 3 legge n.313/1998).

Art. 14 - GIUNTA
La Giunta dell’Organizzazione è composta da 7 membri. Ne fanno parte di diritto:
• il Presidente dell’Organizzazione;
• i due Vice Presidenti;

Ne fanno parte, per elezione, quattro Consiglieri eletti dal Consiglio, nel suo seno.

La Giunta:
• adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, riferendone alla prima adunanza dello stesso, per la loro ratifica;
• provvede alla gestione dell’Organizzazione, escluse le competenze del Consiglio;
• conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, e delibera sui contratti, fissandone le modalità e gli onorari o compensi;
• provvede alla designazione ed alle nomine dei rappresentanti dell’Organizzazione, in consessi, enti, commissioni e comunque ove sia richiesta la rappresentanza dell’Organizzazione.

La Giunta è convocata mediante avviso da inviare con lettera ordinaria contenente l’indicazione del luogo, del giorno mese ed anno e dell’ora nonché l’ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni 2 mesi, con preavviso di almeno 8 giorni.
Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo fac – simile, e-mail , con un preavviso di almeno 3 giorni. In ogni caso la presenza totalitaria alle riunioni sana eventuali vizi di convocazione. Le deliberazioni della giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; non sono ammesse deleghe. La giunta delibera a maggioranza semplice a voto palese ed in caso di parità ha valore decisivo il voto del Presidente. La segreteria delle riunioni della Giunta è svolta di norma dal Segretario.

Art. 15 - DIRETTORE
Il Direttore dell’Organizzazione, nominato dalla Giunta su proposta del Presidente, è a capo del personale, è responsabile dell’attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici; è incompatibile con la carica di Consigliere.
Coadiuva il Presidente e gli Organi Collegiali nell’espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi organi, a titolo consuntivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.
Svolge funzioni istruttorie e di coordinamento dei lavori delle Commissioni e Comitati costituiti dagli Organi Statutariamente preposti.

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, anche fra i non Soci. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono ad eleggere il Presidente. Il Collegio svolge il controllo di legittimità sulla gestione finanziaria dell'Organizzazione e delibera a maggioranza.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I membri del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROVIBIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono essere elette anche persone che non appartengano all'Organizzazione, ma che si siano distinte nel campo dell'economia e della tecnica olivicola/olearia. Il Collegio nomina, nel suo seno, il Presidente. L'Organo giudica inappellabilmente e senza formalità di procedura sulle controversie che potessero insorgere tra l'O.N.A.O.O. ed i suoi associati, pronunciandosi secondo equità. In ogni caso, prima di qualsiasi decisione, l'interessato deve essere convocato e sentito.

Art. 18 - COLLABORAZIONE E LIMITI
In occasione di fiere, mostre, concorsi, manifestazioni, congressi, l'O.N.A.O.O. potrà offrire il proprio patrocinio e la propria collaborazione. A nessun socio è consentito usare la qualifica di associato O.N.A.O.O. a scopo di pubblicità personale e/o commerciale. Non è altresì consentito in alcun caso utilizzare il nome e/o il simbolo dell'O.N.A.O.O. o della "Scuola per Assaggiatori Professionisti di oli alimentari di oliva" per scopi pubblicitari e/o commerciali, ancorché gratuiti. 

Art. 19
Al personale dipendente sarà corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro del settore commercio. Potranno essere instaurati contratti di collaborazione anche in forma coordinata e continuativa con personale esterno.

Art. 20 
Le cariche sociali previste dal presente Statuto sono conferite a titolo onorifico e non comportano alcun diritto a compensi, retribuzioni, se non al rimborso delle spese di trasferta sostenute dal soggetto interessato. Ogni Ente rappresentato è responsabile dell'onere finanziario risultante dalla partecipazione di propri membri alle riunioni degli Organi Statutari.

Art. 21 - PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote di iscrizione e dalle quote associative annuali corrisposte a fondo perduto dagli associati. Gli associati non assumono alcuna responsabilità per le obbligazioni contratte dall'Organizzazione, per le quali risponde esclusivamente quest'ultima con il proprio patrimonio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 38 c.c..

Art. 22 - ANNO SOCIALE
L'anno sociale inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - NORMA FINALE
Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti specifici approvati dal Consiglio, si rinvia alle norme di legge.

La composizione del Consiglio

 

 

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